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Circolare sui dispositivi di ancoraggio: chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, dopo le numerose richieste di chiarimento, ha ritenuto opportuno fornire precisazioni a riguardo la qualificazione giuridica dei dispositivi di ancoraggio, mediante la Circolare n.38 datata 13/02/2015.

Due sono le distinzioni sottolineate:

1 – Dispositivi che seguono il lavoratore, quindi installati non permanentemente nelle opere di costruzione. Tali dispositivi, che devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- essere portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- essere rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso;

sono considerati “Dispositivi di protezione individuale(DPI) ai sensi degli articoli 74, comma 1 e 76 comma 1 del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, nonché dell’articolo 1, comma 2, del D. Leg.vo 475/1992 (si intendono per OPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza).

2 – Dispositivi installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi non trasportabili. Tali dispositivi non sono invece da considerare DPI, e non dovranno dunque recare la marcatura CE come DPI (prevista dal D. Leg.vo 475/1992 citato). Tali dispositivi saranno da considerare come prodotti da costruzione, come tali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 09/03/2011.

Vi invitiamo a scaricare e prendere visione della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e rimanere sempre aggiornati seguendo le pagine Facebook dei nostri format, Sapra HS GroupSafety ShopHS Point e i relativi siti web raggiungibili tramite la pagina www.sapra.it .